UN PARTICOLARE SCOPO. UNO SCOPO
ESSENZIALE DELLE RESPONSABILITÀ
ESCLUSIVE LIMITATE E DEI RIMEDI IN
GARANZIA È LA DISTRIBUZIONE DEI
RISCHI TRA ILTI E IL CLIENTE, LA QUALE
È RIFLESSA NEI PREZZI.
10. DIRITTI SUL SOFTWARE,
DOCUMENTAZIONE E PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
(a)Subordinatamente
all’assolvimento
da
parte del Cliente di tutti gli obblighi di cui
all’Accordo e delle presenti Condizioni, la
fornitura di Prodotti e/o Servizi (compreso il
software integrato in detti Prodotti o Servizi)
comprende una licenza limitata non esclusiva
e non cedibile (senza il diritto di concedere
sublicenze) concessa al Cliente sulla base
di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale
(compresi i brevetti, i modelli di utilità, i
progetti registrati e non registrati, i copyright,
i diritti sulle banche dati, i marchi di fabbrica,
i nomi di dominio, i segreti commerciali,
i know-how, i diritti di topografia dei CI a
semiconduttori, nonché tutte le registrazioni,
richieste, proroghe, combinazioni, divisioni,
continuazioni o riemissioni di uno qualunque dei
sopraccitati, qui collettivamente denominati
“DPI” (Diritti di Proprietà Industriale)) di
Ilti, nella misura limitata in cui tali DPI siano
incorporati o integrati nei Prodotti o Servizi
acquistati, ai fini di utilizzare o rivendere i
Prodotti (compresa la loro Documentazione),
come venduti dalla stessa Ilti e/o, per i Servizi,
ai fini di utilizzare detti Servizi (compresa
la Documentazione) nel corso della vigenza
dell’Accordo applicabile, in conformità alla
descrizione degli stessi di cui si tratti. Non è
conferito al Cliente o a terzi alcun diritto ai
DPI che sia diverso da quelli esplicitamente
concessi ai sensi dell’Accordo o delle presenti
Condizioni.
(b) Il Cliente prende atto che il DPI relativo
ai Prodotti o ai Servizi può essere di proprietà
di terzi. Il Cliente dovrà riprodurre, senza
alcuna correzione o modifica, qualsiasi legenda
descrittiva di qualsivoglia diritto di proprietà
esclusiva di Ilti o di fornitori terzi, riportato in
qualsiasi software o Documentazione fornita
da quest’ultima.
(c) Ilti sarà libera di utilizzare in qualsiasi modo
o forma qualsivoglia idea, suggerimento,
indicazione post-vendita o raccomandazione
ricevuta dal Cliente relativamente ai prodotti
o ai Servizi (il “Feedback”), senza dover
pagare al Cliente stesso una royalty o un’altra
controprestazione. Ilti sarà proprietaria di tutti
i DPI sul Feedback. Ilti ha la facoltà di utilizzare
i risultati, i prodotti finali e le creazioni
derivanti dalla presentazione dei Servizi per la
sua pubblicità o per scopi promozionali.
11.
INDENNIZZO
PER
DIRITTI
DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(a) Il Cliente dovrà prontamente notificare a
Ilti qualsiasi reclamo di terzi che sostenga che
qualunque Prodotto e/o Servizio a lui fornito
dalla stessa Ilti sia violativo di qualsivoglia DPI
di terzi. Al ricevimento di tale notifica, Ilti, a
propria scelta e spesa, può: (i) procurare al
Cliente il diritto di continuare a utilizzare tale
Prodotto e/o Servizio; (ii) fornire un pezzo di
ricambio non violativo per tale Prodotto, di
funzionalità equivalente; (iii) modificare tale
Prodotto in modo che non sia più violativo;
(iv) sanare tale Servizio; o (v) predisporre un
idoneo rimborso o accreditare il denaro pagato
dal Cliente per tale Prodotto e/o Servizio.
(b) Nel caso in cui un reclamo presentato ai
sensi della Sezione 11(a) sfoci in un qualunque
procedimento legale, il Cliente dovrà conferire
a Ilti la piena autorità, a scelta e a spese di
quest’ultima, di comporre tale vertenza o
condurne la difesa. Il Cliente dovrà fornire a
Ilti tutta l’assistenza che quest’ultima potrà
ragionevolmente necessitare in relazione alla
difesa da tale reclamo. Il Cliente non dovrà
addivenire ad alcuna composizione in relazione
a un qualunque reclamo di tal genere, né
sostenere alcun costo o spese per conto di Ilti,
senza il preventivo consenso di quest’ultima.
(c)
Subordinatamente
alle
disposizioni
contenute nelle Sezioni 11 e 12, Ilti dovrà
risarcire il Cliente in riferimento a qualsiasi
sentenza definitiva di risarcimento di danni
emessa da un tribunale della competente
giurisdizione, che sostenga che i Prodotti e/o
i Servizi forniti da Ilti medesima ai sensi di un
Accordo violano direttamente i DPI di terzi
qualsiasi, a condizione che la violazione sia
da ritenersi direttamente ed esclusivamente
attribuibile all’utilizzo da parte del Cliente dei
Prodotti e/o dei Servizi come forniti da Ilti ai
sensi dell’Accordo.
(d) Nonostante qualsiasi indicazione del
contrario disposta nell’Accordo, Ilti non sarà
responsabile di, e i suoi obblighi specificati
nella presente Sezione 11 non si applicheranno
a,: (i) qualsiasi reclamo di violazione di DPI
di terzi risultante dalla conformità con il
progetto, i disegni, le specifiche o le istruzioni
del Cliente; (ii) l’utilizzo di qualsiasi Prodotto,
risultato e/o Servizio non in accordo alle sue
specifiche o qualsiasi reclamo fondato su, o
risultante da, qualsiasi modifica o adattamento
di un Prodotto, risultato e/o Servizio
effettuati dal, o per conto del, Cliente; (iii)
qualsiasi DPI di terzi che copra qualunque
assemblaggio, circuito, combinazione, metodo
o processo, nella fabbricazione, nel testing o
nell’applicazione in cui tali Prodotti e/o Servizi
forniti da Ilti possano essere stati utilizzati; o
(iv) qualsiasi reclamo di violazione risultante
dalla conformità con uno standard industriale
che si applichi ai Prodotti o ai Servizi.
(e) Relativamente a qualsiasi reclamo di
violazione previsto dalla Sezione 11(d), il
Cliente dovrà indennizzare pienamente Ilti
rispetto a qualunque sentenza di risarcimento
di danni a fronte di qualsivoglia violazione di
tal genere e dovrà rimborsare tutte le spese
sostenute da quest’ultima per la difesa da
qualunque azione legale o procedimento
avente a oggetto tale violazione, a condizione
che la stessa Ilti trasmetta prontamente al
Cliente una notifica scritta che lo informi di
tale azione o procedimento per violazione e, se
così richiesto, concedergli la piena autorità di
condurne la difesa.
(f) Nel caso in cui Ilti ricevesse una notifica
che sostenesse una violazione di DPI di
terzi in relazione a qualsiasi Prodotto e/o
Servizio fornito o da fornirsi ai sensi di un
Accordo, la stessa Ilti, per limitare o evitare la
responsabilità, può risolvere l’Accordo stesso,
sospendere o interrompere la fornitura o la
prestazione al Cliente dei Prodotti e/o Servizi,
ovvero delle parti a cui tale notifica si riferisce,
e la stessa non sarà ritenuta responsabile nei
confronti del Cliente in virtù di tale risoluzione,
sospensione o interruzione.
(g) Subordinatamente alle esclusioni e
limitazioni specificate nella Sezione 12, quanto
esposto sopra illustra l’intera responsabilità di
Ilti per il caso di violazione di DPI di terzi in
relazione alla fornitura dei Prodotti e /o dei
Servizi.
12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
(a) LA RESPONSABILITÀ DI ILTI E
DELLE
SUE
AFFILIATE
RELATIVA
A TUTTI I RECLAMI DI QUALSIASI
GENERE DERIVANTI DA, O CONNESSI
A, LA FORNITURA DI PRODOTTI O
DI SERVIZI AL CLIENTE, O IN ALTRO
MODO DA UN ACCORDO, COMPRESI
QUALSIASI
INDENNIZZO,
PENALE
O LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL
DANNO (I “RECLAMI”), SARÀ LIMITATA
A UN TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO
(IL “MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ”)
PARI AL: (I) VENTI PERCENTO (20%) DEL
PREZZO TOTALE PAGATO DAL CLIENTE
PER I PRODOTTI E/O I SERVIZI A CUI TALI
RECLAMI SI RIFERISCONO, OPPURE (II)
2.000.000,00 DI EURO, A SECONDA DI
QUALE SARÀ L’IMPORTO
INFERIORE. PER I SERVIZI PRESTATI
SULLA BASE DI FASI SPECIFICHE,
PERIODI DI TEMPO PREFISSATI O
STATI DI AVANZAMENTO (GLI “STATI
D’AVANZAMENTO”, EVENTUALMENTE
INDICATI
IN
UN
ACCORDO,
IL
MASSIMALE
DI
RESPONSABILITÀ
SARÀ ULTERIORMENTE LIMITATO AL
VENTI PERCENTO (20%) DEL PREZZO
TOTALE
PER
CIASCUNO
DI
TALI
STATI D’AVANZAMENTO, PER TUTTI I
RECLAMI DERIVANTI DA, O RELATIVI
A, DETTI STATI. (b) In nessuna circostanza Ilti
sarà responsabile di qualsiasi mancato profitto,
mancati risparmi, perdita di dati, reputazione o
avviamento, danni indiretti, accessori, punitivi,
speciali o consequenziali, indipendentemente
dal fatto che tali danni siano basati su un
illecito, una garanzia, un contratto o altro –
anche se Ilti è stata avvertita o è al corrente
della possibilità di occorrenza di tali danni.
(c) Per avere il diritto di presentare un Reclamo
valido, il Cliente dovrà notificare a Ilti qualsiasi
Reclamo di tal genere entro trenta (30) giorni
dalla data dell’evento che vi ha dato luogo e
qualsiasi azione legale relativa a un Reclamo
deve essere depositata entro un (1) anno dalla
data di tale notifica. I Reclami che non siano
stati presentati o depositati in conformità al
comma precedente saranno nulli e invalidi.
(d) Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità
si applicheranno solo nella misura in cui siano
consentite dalla legge vincolante applicabile.
13. RISERVATEZZA
Il Cliente dovrà mantenere riservata qualsiasi
informazione
tecnica,
commerciale
e
finanziaria, compresa qualsivoglia Offerta e le
condizioni (di prezzo), gli altri dati rivelatigli da
Ilti e qualunque Feedback, e non dovrà rivelare
tali informazioni a terzi e utilizzarle per qualsiasi
scopo diverso da quello convenuto dalle Parti e
in riferimento all’Offerta e/o all’Accordo.
14.CONTROLLI
DI
ESPORTAZIONI/
IMPORTAZIONI
(a) Talune transazioni di Ilti possono essere
subordinate alle leggi e alle normative in
materia di controllo delle esportazioni o delle
importazioni, che vietano o limitano la (ri)
esportazione o la cessione di determinati
articoli
a
determinati
Paesi,
entità
o
individui, come le leggi e le normative delle
NU, dell’UE e degli USA (le “Normative
sull’Esportazione”). La (ri)esportazione o
la cessione di Prodotti e/o Servizi, nonché
l’assistenza, l’addestramento, gli investimenti,
l’assistenza finanziaria, il brokeraggio e la
concessione in licenza di tecnologia sono
subordinati, in tutti i loro aspetti, alle
Normative sull’Esportazione applicabili e alla
giurisdizione delle corrispondenti autorità
responsabili di tali Normative. Qualora una
qualsiasi di tali (ri)esportazioni o cessioni
richiedesse una licenza di esportazione o
importazione, o sia in altro modo vietata o
limitata dalle Normative sull’Esportazione,
Ilti, a sua esclusiva discrezione, può sospendere
i propri obblighi nei confronti del Cliente
fino a che tale licenza non sia stata concessa
o per tutta la durata di uno qualunque di tali
restrizioni o divieti, ovvero risolvere l’Accordo
(o la parte di esso a ciò relativa), senza dover
sostenere alcuna responsabilità.
(b) Qualora i Prodotti e/o i Servizi siano (ri)
esportati o ceduti a terzi, il Cliente dovrà
imporre a tali terzi tutte le restrizioni in
materia di controllo delle esportazioni. Su
richiesta di Ilti e se preteso dalle Normative
sull’Esportazione
applicabili,
il
Cliente
dovrà informare la stessa Ilti di qualsiasi (ri)
esportazione o cessione dei Prodotti, ai fini di
ottemperare a dette Normative e di assolvere
a qualsivoglia altra responsabilità legale che
regga la vendita dei Prodotti, compresi i
requisiti di tracciabilità degli stessi che possono
applicarsi a Ilti medesima. Il Cliente non dovrà
fornire alcuna dichiarazione o certificazione a
sostegno di pratiche commerciali restrittive o
boicottaggi.
15. CESSIONE
(a) Il Cliente non può cedere un Accordo, né
uno qualsiasi dei suoi diritti od obblighi da esso
derivanti, senza il preventivo consenso di Ilti.
(b) Ilti può delegare, cedere, vendere, novare
o subappaltare, in toto o in parte, i propri
obblighi e diritti (compresi i crediti esigibili)
ai sensi di qualsiasi Accordo, a una qualunque
delle sue affiliate o a terzi, senza il preventivo
consenso del Cliente – e qualora tale consenso
fosse richiesto ai sensi della legge applicabile,
tale consenso è qui fornito – caso nel quale il
Cliente dovrà collaborare con Ilti e coadiuvarla
nei suoi sforzi, fornendo anche le relative
informazioni,
preparando
documenti
ed
effettuando pagamenti su conti o a terzi, se
richiesto dalla stessa Ilti tramite notifica.
16.OTTEMPERANZA
DELLE
LEGGI;
LOTTA ALLA CORRUZIONE
(a) Il Cliente deve sempre ottemperare, e
intraprendere tutte le misure ragionevolmente
necessarie per assicurare che i suoi partner
commerciali ottemperino, a tutte le leggi
e le normative applicabili, sia locali che
internazionali, comprese quelle contro la
corruzione e l’abuso d’ufficio e a tutte le
Normative sull’Esportazione (con particolare
riguardo al Decreto Legislativo italiano 231/01,
comprese le modifiche a esso introdotte di
volte in volta). Di conseguenza il Cliente dovrà
condurre la sua attività commerciale in modo
onesto e non perpetrare atti di corruzione o di
abuso d’ufficio. (b) Nel caso in cui Ilti ricevesse
qualsiasi notizia di una violazione degli obblighi
specificati nel Paragrafo (a), il Cliente dovrà
collaborare con la stessa e fornirle tutte le
informazioni richieste per permetterle di
verificare tali notizie; qualora fosse rinvenuta
una tale violazione, sarà di applicazione la
Sezione 18
17. SALUTE E SICUREZZA
(a) Le Parti dovranno ottemperare a tutte le
leggi, le regole e/o le normative applicabili in
materia di salute e sicurezza degli operai e/o
degli impiegati e, inoltre, di salute e sicurezza
della popolazione abitante nei pressi delle
sedi. Il Cliente dovrà fornire, e fare il modo
che i suoi dipendenti, agenti, appaltatori o
subappaltatori forniscano, degli ambienti
di lavoro sicuri per il Personale e gli altri
rappresentanti e dovrà adottare le misure
prescritte dalla legge, nonché qualsiasi altra
misura necessaria a prevenire gli incidenti
sul luogo di lavoro e assicurare la salute e la
sicurezza del Personale presso i cantieri. Il
Cliente dovrà informare tempestivamente il
Personale in merito alle misure di sicurezza che
sono richieste e avvisare Ilti di tutti i requisiti e
le procedure di salute, sicurezza, difesa e tutela
dell’ambiente specifici di un determinato
cantiere. Ilti ha il diritto, ma non l’obbligo,
di verificare e ispezionare di tanto in tanto la
documentazione, le procedure e le condizioni
di cantiere applicabili, riguardanti la salute, la
sicurezza, la difesa e la tutela ambientale.
(b) Il Cliente dovrà assicurare che presso i
cantieri non siano presenti materiali pericolosi.
Qualora fossero presenti materiali pericolosi,
Qualora, secondo la ragionevole opinione
di Ilti, la salute, la sicurezza o la difesa del
Personale o del cantiere siano, o possano essere
messe a repentaglio da rischi alla sicurezza,
atti terroristici o minacce, dalla presenza
di materiali pericolosi o dalla minaccia di
un’esposizione a essi, ovvero a delle condizioni
di lavoro non sicure, la stessa Ilti, oltre agli
altri diritti e rimedi posti a sua disposizione,
può evacuare una parte o tutto il Personale
dal cantiere (con la ragionevole assistenza del
Cliente), sospendere l’esecuzione di tutto o
di qualsiasi parte dell’Accordo, e/o prestare
o supervisionare da remoto i Servizi (se
possibile), senza ulteriore responsabilità verso
il Cliente.