d) revocare sconti e bonus che siano stati concordati
fra le parti anche in relazione a Contratti di Vendita
regolarmente eseguiti.
5.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4
potranno essere esercitati in qualsiasi momento da
VENDITORE anche nel caso in cui:
a) CLIENTE sia sottoposto a liquidazione, a procedure
concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito
o ad azioni esecutive; oppure
b) la compagnia assicurativa di VENDITORE rifiuti la
copertura assicurativa di crediti di VENDITORE nei
confronti di CLIENTE; oppure
c) CLIENTE versi in uno stato di difficoltà finanziaria
- idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale
adempimento dei propri obblighi di pagamento -
risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie
concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie
promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto,
anche qualora tali circostanze si siano verificate
nell’ambito dei rapporti tra CLIENTE ed altri suoi
fornitori.
5.6
CLIENTE
non
potrà
far
valere
eventuali
inadempimenti di VENDITORE né potrà avviare alcuna
azione legale nei confronti dello stesso fino a quando
non abbia pagato integralmente a VENDITORE ogni
importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 5.3
e 5.4.
6) Riserva di Proprietà
6.1 VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti
venduti fino al completo pagamento del loro prezzo
da parte di CLIENTE.
Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimento
dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa
Incoterms® concordato tra le parti per la consegna dei
Prodotti.
6.2
In
caso
di
inadempimento
o
ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione di pagare il
prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai
precedenti paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, VENDITORE avrà il
diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di
rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente,
a titolo di penale, eventuali somme pagate da CLIENTE
per i Prodotti in questione.
7) Garanzia
7.1 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi
2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in relazione alle modifiche ammesse
ai Prodotti e alle tolleranze, VENDITORE garantisce a
CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto
di Vendita, alla classificazione indicata nei manuali
tecnici, cataloghi e/o listini prezzi di VENDITORE
nonché privi di difetti di fabbricazione. La presente
garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di
ritiro dei Prodotti dallo stabilimento di VENDITORE, a
prescindere dal termine di resa Incoterms® concordato.
7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:
a) le alterazioni cromatiche e le differenze di tonalità
dei Prodotti;
b) i Prodotti classificati nel Contratto di Vendita come di
qualità inferiore alla prima scelta ovvero come partite
di Prodotti di fine serie venduta in blocco ovvero come
partite speciali;
c) i Prodotti non posati a regola d’arte e/o posati in
modo difforme rispetto alle previsioni delle norme di
settore applicabili;
d) i Prodotti applicati su superfici e/o in ambienti
diversi da quelli consigliati da VENDITORE;
e) i Prodotti utilizzati in modo difforme rispetto alle
istruzioni e/o indicazioni di VENDITORE incluse nei
cataloghi e/o i listini di VENDITORE ovvero in altro
modo comunicate a CLIENTE da VENDITORE ivi incluse
le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2;
f) i Prodotti utilizzati in modo non conforme alla
normale diligenza e/o alla tecnica richieste dalla
natura dei Prodotti stessi;
g) l’ingelività del Prodotto, a meno che tale caratteristica
del Prodotto non sia stata dichiarata da VENDITORE
nel manuale tecnico, in riferimento al Prodotto in
questione;
h) caratteristiche dei Prodotti come risultanti dalla
classificazione del materiale ceramico (i) eseguita
da parte di organismi di controllo e/o certificazione
diversi da quelli di Paesi dell’Unione Europea e/o (ii)
effettuata sulla base di criteri che non corrispondano a
quelli utilizzati da VENDITORE.
7.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo
4.4, CLIENTE sarà tenuto ad esaminare i Prodotti nel
più breve tempo possibile e, a pena di decadenza
dalla presente garanzia, a denunciare per iscritto a
VENDITORE, a mezzo fax o email:
a) difformità relative alla tipologia e/o alla quantità
dei Prodotti ricevuti nonché altre difformità palesi dei
Prodotti o loro difetti palesi: entro e non oltre 8 (otto)
giorni dalla consegna dei Prodotti e, comunque, prima
della posa in opera dei Prodotti;
b) difformità occulte o difetti occulti dei Prodotti: entro
e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, comunque,
entro il periodo di garanzia.
7.4 VENDITORE avrà il diritto di verificare i Prodotti,
o alcuni campioni dei Prodotti, che CLIENTE ritenga
essere difformi o difettosi, anche al fine di verificare il
rispetto delle prescrizioni relative alla posa in opera
degli stessi e/o all’applicazione e/o all’utilizzo dei
Prodotti come rinvenibili dalle presenti CGV. A tale
proposito, CLIENTE potrà restituire a VENDITORE i
Prodotti dallo stesso ritenuti difformi o difettosi soltanto
previa autorizzazione scritta di VENDITORE ed a
condizione che CLIENTE si faccia integralmente carico
delle spese e dei rischi di spedizione. L’autorizzazione
al reso dei Prodotti o dei campioni asseritamente
difformi o difettosi non costituirà in nessun caso
riconoscimento delle difformità o dei difetti da parte
di VENDITORE.
7.5 Nel caso in cui i Prodotti siano riconosciuti da
VENDITORE come effettivamente difformi o difettosi,
CLIENTE, a scelta di VENDITORE, avrà esclusivamente
diritto:
a) alla sostituzione gratuita dei Prodotti difformi o
difettosi; oppure
b) all’esenzione parziale o totale dal pagamento del
loro prezzo, a seconda della gravità delle difformità o
dei difetti.
7.6 Ai fini del paragrafo 7.5 lettera (a), i Prodotti che
debbano essere consegnati in sostituzione di Prodotti
difformi o difettosi saranno consegnati a CLIENTE
in conformità alla regola Incoterms® 2010 ICC DDP
– stabilimento di CLIENTE. I Prodotti che siano stati
sostituiti dovranno essere, a scelta di VENDITORE,
distrutti o smaltiti da CLIENTE, a spese di quest’ultimo,
ovvero restituiti a VENDITORE, a spese di VENDITORE
stesso. Per i Prodotti sostituiti che debbano essere
distrutti o smaltiti da CLIENTE, CLIENTE si impegna ad
inviare a VENDITORE la prova dell’avvenuta distruzione
o smaltimento dei Prodotti, unitamente ai documenti
giustificativi comprovanti il sostenimento dei costi di
distruzione o smaltimento.
7.7 I diritti e rimedi descritti ai precedenti paragrafi
7.5 e 7.6 costituiscono i soli diritti e rimedi in garanzia
concessi a CLIENTE. Nella massima misura consentita
dalla legge, sono esclusi ulteriori responsabilità o
obblighi di VENDITORE in relazione alla fornitura
di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo
e
non
esaustivo,
responsabilità
e obblighi per eventuali danni diretti, indiretti o
consequenziali, perdite di profitto, ecc. a cui tale
responsabilità si ricollega.
7.8 La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni
altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge
o altrimenti.
8) Forza maggiore
8.1 VENDITORE non sarà in alcun modo responsabile
per il mancato o ritardato adempimento di alcuna
obbligazione relativa alla fornitura dei Prodotti qualora
tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto
a eventi di forza maggiore come guerre, incendi,
terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà
insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di
approvvigionamento di materie prime, restrizioni
all’uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti,
guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a
qualsiasi altra azione o causa che non possa essere
ragionevolmente prevista o alla quale VENDITORE
non possa ragionevolmente porre rimedio tramite
l’ordinaria diligenza.
8.2 In tali eventualità, il termine per l’esecuzione della
fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata
dell’evento di forza maggiore, fermo restando che,
qualora tale evento dovesse impedire l’esecuzione
della fornitura per oltre 6 (sei) mesi, CLIENTE avrà
il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita,
mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o corriere a VENDITORE, senza alcuna
responsabilità o conseguenza per VENDITORE.
9) Invalidità di singole clausole contrattuali
L'invalidità di una disposizione delle presenti CGV non
comprometterà la validità delle residue disposizioni
che rimarranno pienamente valide e efficaci.
10) Riservatezza
10.1 CLIENTE si impegna a: (i) trattare come riservati
tutte
le
informazioni/dati/disegni/know-how/
documentazione trasmessigli da VENDITORE ovvero
di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione dei
singoli Contratti di Vendita, indipendentemente
dal fatto che tali informazioni siano o meno
contrassegnate o identificate come riservate o
confidenziali (“Informazioni “Riservate”); (ii) non
divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in
parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo
consenso scritto di VENDITORE; (iii) limitare l’utilizzo
di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso
per scopi relativi all’esecuzione dei singoli Contratti
di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al
fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri
collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni
Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le
Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte
senza previo consenso scritto di VENDITORE, e tutte le
copie delle stesse saranno immediatamente restituite
dietro richiesta di VENDITORE.
10.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle
informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono
pubbliche non per divulgazione da parte del CLIENTE,
dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in
possesso del CLIENTE prima che le ricevesse da
VENDITORE o (iii) sono state divulgate da fonti che
non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto
CLIENTE relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono
essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione
scritta di VENDITORE.
11) Legge applicabile - Risoluzione delle controversie
11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le
parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno
regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla
vendita internazionale di merci e, nelle materie non
coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.
11.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV
e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base
delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti
previsioni:
a) qualora CLIENTE abbia la sua sede legale nell’Unione
Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la
controversia sarà assoggettata in via esclusiva alla
giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà
esclusivamente competente il Tribunale di Modena
(Italia);
b) in tutti gli altri casi, la controversia sarà decisa in via
esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato
da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di
Procedura della Camera Arbitrale di Milano.
L’arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà
pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua
dell’arbitrato sarà la lingua inglese.
11.3 È tuttavia concesso, unicamente a favore di
VENDITORE, il diritto incondizionato di agire, in qualità
di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al
tribunale competente.
12) Lingua delle CGV
12.1 Il testo delle presenti CGV è redatto sia in lingua
italiana che in lingua inglese.
In caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà
sul testo in lingua inglese.
13) Impegni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
13.1 Il CLIENTE dichiara e garantisce che il CLIENTE
e le sue affiliate, proprietari, funzionari, dipendenti,
amministratori,
agenti,
subappaltatori,
consulenti
e
rappresentanti
(collettivamente
denominati
"Rappresentanti") adempiranno tutti gli obblighi del
CLIENTE ai sensi delle CGV in conformità con tutti gli
statuti, le norme, i regolamenti, le ordinanze e le direttive
governative locali, statali, nazionali e internazionali,
inclusi, senza limitazioni, quelli relativi alla lotta alla
corruzione, al riciclaggio di denaro, alla concorrenza,
alla regolamentazione del commercio, all'ambiente,
ai trasporti, alla sicurezza e alla salute e l'occupazione,
ivi incluse, a titolo meramente indicativo, la norma
statunitense denominata Foreign Corrupt Practices
Act e la norma inglese denominata UK Bribery Act ed
ogni altra norma dell’Unione Europea, dell’OECD e del
Consiglio di Europa in materia di lotta alla corruzione
(collettivamente denominate "Leggi") che si applicano
al VENDITORE, al CLIENTE, all'attività di una delle parti
e ai prodotti e/o servizi del VENDITORE.
13.2 Il CLIENTE inoltre dichiara e garantisce che né
esso né i suoi Rappresentanti intraprenderanno
alcuna azione che potrebbe generare la violazione di
qualsiasi Legge da parte del VENDITORE. Il CLIENTE
avviserà immediatamente il VENDITORE se venisse a
conoscenza, o avesse motivo di essere a conoscenza,
di: (i) qualsiasi violazione di qualsiasi Legge da parte del
CLIENTE o dei suoi Rappresentanti che si è verificata
o potrebbe essersi verificata nell'adempimento degli
obblighi del CLIENTE ai sensi delle CGV o (ii) qualsiasi
inadempimento del CLIENTE o dei suoi Rappresentanti
per ottemperare agli obblighi del CLIENTE ai sensi del
presente paragrafo 13.
13.3 Il CLIENTE, anche in nome e per conto delle
società eventualmente ad esso collegate o controllate,
è consapevole del fatto che il VENDITORE si conforma
a quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2001 e successive
integrazioni e modifiche (“Decreto”) e ha adottato un
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del Decreto (“Modello”) consultabile sul sito
internet www.panariagroup.it/il-gruppo/governance/
che il CLIENTE dichiara di aver letto e di conoscere.
Le presenti condizioni generali di vendita sono
pubblicate e scaricabili sul sito internet www.
panariagroup.it
1) Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”)
si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in
ceramica o altri prodotti in ceramica (“Prodotti”)
che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi
cliente (“CLIENTE”) da una società o divisione del
Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
(“VENDITORE”) anche se le CGV non verranno di volta
in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero
espressamente accettate dal CLIENTE.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno
efficaci nei confronti di VENDITORE soltanto (i) se
contenuti nel “Contratto di Vendita”, come definito al
successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti
successivi alla conclusione del Contratto di Vendita
ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da
VENDITORE. In ogni caso, anche se presenti deroghe
concordate per iscritto, le CGV continueranno ad
applicarsi per le parti non espressamente derogate.
1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da
eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE,
neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli
ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a
VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento di
VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al
fine di esprimere tacita accettazione di VENDITORE
delle condizioni generali di contratto di CLIENTE.
1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà vincolato da atti
e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi
del potere di vincolare il VENDITORE.
1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un consumatore, le
disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno
i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di
legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei
consumatori.
2) Prodotti – Modifiche
2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i
Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi,
listini prezzi o documenti similari di VENDITORE
hanno valore indicativo ed illustrativo. Allo stesso
modo i campioni e modelli rappresentano solo
indicativamente per peso, dimensione, capacità,
rendimento, colore le caratteristiche dei Prodotti ed
hanno solo carattere di indicazioni approssimative
e/o di massima e non hanno valore impegnativo
per VENDITORE se non nella misura in cui siano
espressamente menzionati come tali nell’accettazione
scritta dell’offerta da parte di VENDITORE non
rappresentando il risultato estetico finale dei Prodotti.
Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità
dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali
tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento
riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché
le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo
e non sarà vincolante per VENDITORE.
2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi
alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi
applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui
all’articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale
e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed
applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di
VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate
nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE
ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da
VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità
alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.
2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione
del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano
idonei allo scopo e/o all’uso specifico per il quale
intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti
medesimi siano conformi alla normativa applicabile
nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli,
venderli o farne qualsiasi uso.
2.4 VENDITORE, anche dopo la conclusione del
Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti
qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o
opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche
essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche
sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano:
le modalità di installazione, le caratteristiche di
intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un
Contratto di Vendita (come definito al successivo
paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto
tale modifica a CLIENTE.
2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti
dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti
nonché le indicazioni d’uso e di applicazione degli
stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da
VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE
sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni
effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti,
alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione
e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevato da
qualsiasi danno eventualmente subito da VENDITORE
in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni
di CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false,
incomplete e/o inesatte.
3) Preventivi – Conclusione del Contratto di Vendita
- Tolleranze
3.1 I preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non
costituiscono proposte contrattuali.
3.2 Il contratto di vendita (“Contratto di Vendita”) si
perfezionerà attraverso:
a) la trasmissione della offerta da parte di VENDITORE e
l’accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE
senza alcuna modifica all’offerta stessa; oppure
b) la trasmissione dell’ordine da parte di CLIENTE
e l’accettazione scritta di tale ordine da parte di
VENDITORE.
3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i
seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione
scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE:
a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di
una lettera di credito procurata da CLIENTE;
b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di
tutto o di parte del prezzo della fornitura;
c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di
acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi
previsione dell’ordine di acquisto di CLIENTE che risulti
difforme dalle previsioni della offerta di VENDITORE
sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se
specificamente accettata per iscritto da quest’ultimo.
3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera
b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE
dell’ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti
rispetto all’ordine formulato da CLIENTE, il Contratto
di Vendita si considererà concluso alle condizioni
riportate nella conferma d’ordine di VENDITORE, salvo
il caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto di rifiutare
le modifiche riportate nella accettazione dell’ordine
di VENDITORE entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla
ricezione della stessa.
3.5 Le forniture comprenderanno esclusivamente
quanto indicato nel Contratto di Vendita.
3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di
tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dal
Contratto di Vendita o dagli usi o dalla prassi del settore
dei Prodotti.
4) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna
4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per
la spedizione secondo i sistemi di protezione
generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti
in questione in considerazione delle modalità di
trasporto
convenute.
Qualora
CLIENTE
ritenga
necessario l’impiego di imballaggi speciali o di
protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a
VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a
carico di CLIENTE tutti i relativi costi.
4.2 Salvo diversamente previso nel Contratto di
Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in
conformità alla regola Incoterms® ICC, ultima versione,
Ex-Works (EXW) – stabilimento di VENDITORE indicato
nel Contratto di Vendita.
CLIENTE autorizza VENDITORE a sottoscrivere, in nome
e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano
essere sottoscritti al momento della presa in carico dei
Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, come,
ad esempio, il CMR.
Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC concordata tra
le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto
dei Prodotti fuori dall’Italia:
a) in caso di cessione intra-comunitaria, entro 45
(quarantacinque) giorni dalla ricezione dei Prodotti
presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà
trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del
documento di trasporto internazionale CMR o di altro
documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da
CLIENTE ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione
di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del
form quale Allegato -1- disponibile per il download
all’indirizzo www.panariagroup.it;
b) in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si
impegna a:
i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione
(DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN
(Movement Reference Number) presso la dogana del
territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90
(novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei
Prodotti stessi;
ii) inviare a VENDITORE, entro 90 (novanta) giorni
dalla data di consegna, i documenti comprovanti
l’esportazione
dei
Prodotti
(dichiarazione
di
esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta
esportazione);
iii) confermare prontamente per iscritto a VENDITORE
l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a
fornirgli ogni ulteriore documento comprovante
l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita dei
Prodotti dal territorio dell’Unione Europea.
In caso di inadempienza di CLIENTE a quanto pattuito
al presente paragrafo 4.2, VENDITORE avrà il diritto
di addebitare immediatamente a CLIENTE l’Imposta
sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa
alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro
Stato Membro della Comunità Europea o mancato
appuramento della esportazione. In ogni caso, CLIENTE
terrà indenne e manlevato VENDITORE in relazione
al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto
da VENDITORE nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro
titolo, in connessione con la fornitura e la mancata
prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro
della Comunità Europea o al mancato appuramento
della esportazione.
A tal proposito, VENDITORE potrà: (i) compensare
qualsiasi importo dovuto da CLIENTE in base al presente
paragrafo 4.2 con eventuali crediti maturati da CLIENTE,
a qualsiasi titolo, nei confronti di VENDITORE; ovvero
(ii) trattenere definitivamente eventuali somme già
ricevute da CLIENTE in relazione a Contratti di Vendita
ancora da eseguirsi, effettuando una compensazione
fra il debito di CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2
e tutti i pagamenti già eseguiti da CLIENTE.
4.3 VENDITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro
il termine previsto nel Contratto di Vendita, anche
mediante consegne parziali. Il termine di consegna si
intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE
non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun
indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o
indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso
di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il
diritto di risolvere il Contratto di Vendita.
4.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE
avrà l’onere di denunciare danneggiamenti agli imballi
e/o eventuali avarie o ammanchi di Prodotti verificatisi
durante il trasporto, mediante apposizione di riserva
scritta nel documento di trasporto, nonché l’onere di:
a) far confermare dal vettore, mediate apposita
sottoscrizione, l’apposizione della riserva; e
b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE
e inviargli copia del suddetto documento entro e non
oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.
In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile
per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi
ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso
sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di
VENDITORE.
5) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento
5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra
le parti nel Contratto di Vendita o, qualora il Contratto
di Vendita non dovesse menzionare alcun prezzo,
ai prezzi riportati nel listino prezzi di VENDITORE in
vigore al momento della conclusione del Contratto
di Vendita. Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi
dei Prodotti riportati nei listini, nei preventivi e/o
nelle offerte di VENDITORE si intendono in Euro, al
netto di IVA e per consegne eseguite in conformità
alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento
di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita,
ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga
convenuto un diverso termine di resa, l’importo della
fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in
fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso
con il termine di resa concordato tra le parti per la
consegna dei Prodotti.
5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito
da CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nel
Contratto di Vendita o diversamente concordati per
iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno
effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo
importo sarà stato accreditato sul conto corrente di
VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato da
CLIENTE in Euro ovvero nella valuta del luogo in cui
CLIENTE ha la propria sede, a scelta di VENDITORE, in
conformità alla valuta che VENDITORE indicherà nella
relativa fattura di vendita.
5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell’esecuzione
del pagamento, VENDITORE avrà diritto:
a) al pagamento degli interessi legali di mora, in
conformità alla legge applicabile;
b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi,
previa comunicazione scritta a CLIENTE, fino a quando
gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati
integralmente pagati.
5.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora
non pagati una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla
scadenza data di pagamento concordata, VENDITORE
potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o
cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto
o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle
presenti CGV:
a) esigere l’immediato pagamento di ogni debito
residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a
rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi
e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiari,
assegni o altri strumenti di pagamento;
b) risolvere il Contratto di Vendita in questione e
trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute
in relazione a tale Contratto di Vendita e/o ad altri
Contratti di Vendita, effettuando una compensazione
fra il debito di CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
c) eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto
previo pagamento anticipato in relazione alle forniture
ancora da eseguirsi;
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
405
404
405
404