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COME PREDISPORRE LA FIBRA OTTICA
NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
La legge del 11 Novembre 2014 n. 164 contiene le indicazioni.
In vigore dal 1 luglio 2015 il decreto contiene
articoli per la realizzazione della rete in un edificio.
La norma dice che “Tutti gli edifici di nuova
costruzione devono essere equipaggiati con
un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi
e da impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.
Più precisamente l’articolo 135-bis ne
approfondisce la tematica.
Art. 135-bis. - (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici):
1 Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate
dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con
un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e
da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra
ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo
si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di
opere che richiedano il rilascio di un permesso di
costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c).
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio
si intende il complesso delle installazioni presenti
all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate
in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che
permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda
ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio
con il punto terminale di rete.
2 Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le
domande di autorizzazione edilizia sono presentate
dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati
di almeno un punto di accesso. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere
di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di
un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per
punto di accesso si intende lo spazio , situato all’interno
o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione,
che consente la connessione con l’infrastruttura interna
all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra
ottica a banda ultralarga.
3 Gli edifici equipaggiati in conformità al presente
articolo possono beneficiare, ai fini della cessione,
dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta
volontaria e non vincolante di “edificio predisposto
alla banda ultra larga”. Tale etichetta è rilasciata da
un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e
64-100/1, 2 e 3”».