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Condizioni generali di vendita
9 GARANZIA DEL PRODOTTO
9.1 Il Fornitore risponde a norma di legge per gli articoli da lui prodotti. 9.2 La garanzia esclude componenti non fabbricati direttamente dal Fornitore
ed eventuali danni provocati dagli stessi. 9.3 La garanzia copre, inoltre, la riparazione o la sostituzione di parti risultanti difettose per cause imputabili
alla fabbricazione, mentre esclude danni risultanti da errata installazione, negligenza, manutenzione scorretta, naturale usura del componente. 9.4
Eventuali differenze nella tonalità di colori ed essenze dipendono dalla naturale variabilità delle materie prime o da consegne effettuate in tempi
diversi: non sono quindi considerate difetti, e non rientrano nella copertura della garanzia. 9.5 Gli elettrodomestici forniti dal Fornitore sono garantiti
dalle case costruttrici. 9.6 Il Fornitore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da uso improprio degli elettrodomestici e
dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza indicate dai costruttori. 9.7 Il prodotto danneggiato da un uso improprio o trasporto inadeguato
nonché il prodotto realizzato su misura non potranno essere sostituiti e non legittimano accrediti. 9.8 Quando per garantirsi gli approvvigionamenti, il
Fornitore indirizzasse verso altri fornitori l’acquisto dei componenti, questi avranno le medesime caratteristiche qualitative e funzionali del Prodotto, ma
potranno essere non esattamente identici. 9.9 La garanzia non comprende le parti del prodotto soggette ad usura ed i vizi derivanti da un’impropria
conservazione e/o pulizia e/o uso e/o montaggio del prodotto effettuato da personale non incaricato dal Fornitore e, comunque, da alterazioni e/o
riparazioni eseguite da terzi senza previo consenso scritto del Fornitore o derivanti dal normale deterioramento delle parti del prodotto. 9.10 La garanzia
cessa immediatamente se l’Acquirente non rispetta le scadenze o le modalità di pagamento, le istruzioni d’uso e manutenzione anche normali per
prodotti del settore o quando il prodotto sia utilizzato per applicazioni non conformi al suo normale utilizzo e/o modo difforme dalle specifiche tecniche.
10 DIFETTI DEL PRODOTTO
10.1 L’acquirente deve esaminare il Prodotto alla consegna e denunciare qualsiasi difetto (di conformità) dello stesso per iscritto entro otto giorni dalla
data della consegna o, per vizi occulti, dal momento in cui ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il vizio o difetto (di conformità), pena la decadenza di
ogni diritto. 10.2 l’Acquirente può proporre i reclami o contestazioni derivanti o connessi al trasporto e/o alle operazioni complementari e/o successive
ad esso esclusivamente nei confronti del vettore o dell’eventuale terzo responsabile. 10.3 Reclami o contestazioni non legittimano l’acquirente a
ritardare o sospendere i pagamenti. 10.4 Se il reclamo è fondato, il Fornitore può a sua discrezione ed in un termine da concordare, a) restituire la
somma pagata, b) sostituire il prodotto non conforme con uno conforme, c) riparare il prodotto a proprie spese, salvo il diritto alla restituzione del
Prodotto contestato. 10.5 In nessun caso l’Acquirente può pretendere rimborsi spese per la sostituzione di eventuali parti difettose anche se imputabili
al Fornitore.
11 PAGAMENTO
11.1 Il pagamento del prezzo deve essere effettuato nei termini con le modalità indicati nella conferma d’ordine (se richiesta) e/o nella fattura di vendita.
11.2 Il pagamento è ritenuto liberatorio solo se effettuato direttamente al Fornitore e da questi ricevuto e, comunque, nella valuta e nelle forme indicate
nella fattura di vendita. 11.3 Qualsiasi pagamento fatto in luogo, in un modo o a un soggetto diverso da quelli pattuiti, non sarà ritenuto liberatorio. 11.4
Il ritardo nel pagamento comporta l’addebito di spese e di interessi di mora, ex D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, applicati al tasso legale maggiorato di cinque
punti per anno. 11.5 Nel caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di un solo rateo fa decadere l’Acquirente dal beneficio del termine e
legittima il Fornitore a pretendere il pagamento dell’intero credito, anche se ancora non esigibile contrattualmente, nonché quello relativo alle forniture
e/o agli ordini ancora in corso, e di indennizzo o risarcimento di sorta, fatto salvo ogni e qualsiasi diritto del Fornitore di ottenere dall’Acquirente il
risarcimento di ogni danno, costo e spese sostenute. 11.6 In caso di inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo, il Fornitore ha facoltà
di far vendere il Prodotto per conto e a spese dell’Acquirente,comunicandogli il tempo e il luogo della vendita. 11.7 Sono esclusi i pagamenti con
cessioni. 11.8 Il costo di bolli, tratte e ricevute bancarie sono interamente a carico dell’Acquirente. 11.9 Nell’ipotesi in cui, su richiesta dell’acquirente
e dal Fornitore accettata con conferma scritta, venga rinviata l’emissione delle tratte con scadenza in un determinato mese, il Fornitore potrà emettere
la tratta non emessa il mese successivo. (Il mese di agosto è così regolato dal 01 agosto al 31 agosto emissione al 5 settembre)
12 RISOLUZIONE
12.1 Nel caso in cui l’Acquirente sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia notorio che si trovi in difficoltà finanziaria o non adempia ad una
qualsiasi delle obbligazioni contrattuali assunte e a quelle previste nelle presenti condizioni generali di vendita il Fornitore ci riserva il diritto di risolvere
ipso jure il contratto mediante comunicazione scritta dell’Acquirente senza necessità di messa in mora, riservandosi di agire nei confronti dello stesso
per il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento del danno subito.
13 FORZA MAGGIORE
13.1 Le parti hanno diritto di sospendere l’esecuzione dei rispettivi obblighi nel caso ciò sia impedito o reso eccessivamente oneroso da circostanze
straordinarie, imprevedibili e non contrattabili dalle parti, quali, ad esempio, vertenze sindacali, incendi, guerre, mobilitazione generale, sommosse,
requisizioni, stati di crisi, embarghi, restrizioni nell’uso delle fonti energetiche, mancate o ritardate consegne dei sub-fornitori ecc.
13.2 Se una di tali circostanze si sia verificata prima della formazione del Contratto, essa legittima la sospensione delle prestazioni solo se i suoi
effetti non erano prevedibili al momento delle trattative. 13.3 La parte che invochi una causa di forza maggiore deve comunicare per iscritto all’altra
parte, senza alcun ritardo, il suo verificarsi e la sua cessazione. 13.4 Nonostante quanto previsto nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA,
ciascuna parte può risolvere il Contratto, con comunicazione scritta all’altra, se la sospensione dell’esecuzione dovuta a forza maggiore, così come
definita dal punto 1 di questo articolo , duri più di sei mesi.
14 PROPRIETA’ INTELLETTUALE
14.1 In conformità all’art. 39, sezione 7, degli accordi TRIPS, l’Acquirente non rivelerà, divulgherà, utilizzerà in qualsiasi modo il know-how, tecnico,
amministrativo e commerciale, di proprietà del Fornitore, nonché tutte le altre informazioni, esperienze e conoscenze messe a punto nell’ambito
aziendale del Fornitore, di cui verrà a conoscenza nel corso delle trattative, dell’esecuzione del Contratto e/o delle visite aziendali, ivi comprese le
notizie relative al Prodotto, agli impianti, ai mezzi di produzione e agli altri beni aziendali nonché all’organizzazione della produzione dell’azienda, ai
servizi resi dal Fornitore, alle iniziative commerciali e alla clientela, alla gestione e all’andamento dell’azienda del fornitore, ai rapporti con terzi e così
via. 14.2 Le notizie sopra definite devono intendersi riservate e non utilizzabili né direttamente né indirettamente dall’Acquirente se non nei limiti
necessari per la corretta esecuzione del Contratto. 14.3 L’Acquirente si impegna ad adottare ogni ragionevole precauzione per tenere tali informazioni
segrete, comunicandole solo ai propri dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti, che dovranno necessariamente conoscerle per l’esecuzione
del Contratto, vincolandoli al rispetto dei termini e delle condizioni delle presente clausola. 14.4 L’Acquirente si impegna ad astenersi da qualsiasi
attività di imitazione, plagio, contraffazione o illecito sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale sui prodotti, processi, metodi, sistemi, brevettati
o non brevettati, disegni, marchi e altri segni distintivi, registrati o non registrati, del fornitore, essendogli in particolare inibito di depositarli a proprio
nome in qualunque parte del mondo. 14.5 L’Acquirente è tenuto a comunicare al Fornitore senza ritardo qualsiasi notizia, fatto od opinione che possa
essere rilevante a i fini della protezione dei diritti di proprietà intellettuale di questi. 14.6 Tutti i costi, i danni, le spese e le perdite subite dal Fornitore
per violazione dei diritti di brevetto e/o marchio sui modelli e disegni o per impropria divulgazione di know-how imputabile all’acquirente sono a carico
di quest’ultimo.
15 FORO COMPETENTE
15.1 Qualsiasi controversia, nessuna esclusa, è dovuta alla competenza esclusiva del Foro del Tribunale di Treviso e della giurisdizione Italiana, in caso
di acquirente straniero.