BTNET › INTRODUZIONE › SEZIONE CAVI (rame, FTTH e fibra ottica)
Art. 135-bis. - (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici):
1 Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio
2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta
velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso
obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di
opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura
fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso
delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti
reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o
senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda
ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il
punto terminale di rete.
2 Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015
devono essere equipaggiati di almeno un punto di accesso. Lo
stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso
di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio
di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto
di accesso si intende lo spazio , situato all’interno o all’esterno
dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti
pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con
l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di
accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3 Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo
possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’af itto o della
vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante
di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Tale etichetta
è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e
64-100/1, 2 e 3”».
Come predisporre la fibra
ottica negli edifici residenziali
In vigore dal 1 luglio 2015 il decreto contiene
articoli per la realizzazione della rete in un edificio.
La norma dice che “Tutti gli edifici di nuova
costruzione devono essere equipaggiati con
un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e
da impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.
Più precisamente l’articolo 135-bis ne
approfondisce la tematica.
La legge del 11 Novembre 2014 n. 164 contiene le indicazioni.